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Statuto Faip

Allegato "A" al Repertorio n. 18952  - Rogito n. 12183

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DI PERSONE CON LESIONE AL MIDOLLO SPINALE -

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" 

 

Articolo 1.- Costituzione

1.1 E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato "FAIPFederazione delle Associazioni Italiane di Persone con lesione al midollo spinale - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o in forma abbreviata "FAIP - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, ENTE DI TERZO SETTORE". La Faip è un Ente democratico, apartitico e aconfessionale, non persegue alcun fine di lucro ed ha durata illimitata. 

1.2 In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la Faip inserisca nella denominazione l’acronimo ETS o la locuzione ente di terzo settore o in caso di iscrizione nella sezione di promozione sociale l’acronimo di APS o la locuzione di associazione di promozione sociale ed ha l’obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

1.3 Sino alla decorrenza di cui all’articolo 104 c.2 del D. Lgs. 117/2017 la FAIP mantiene la qualifica di Onlus di cui al D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e l’uso del relativo acronimo che pertanto verrà a cessare dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali previsto dalla Riforma del Terzo Settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS.

1.4 La FAIP provvede all’acquisto di personalità giuridica.

 

Articolo 2.- Sede

2.1 La FAIP  ha sede legale ed operativa in Roma (RM), all’indirizzo risultante dagli atti sociali e dal registro competente.

2.2 La sede legale può essere spostata in altra città o regione solo con delibera del Consiglio Nazionale. Il Presidente, con l’Ufficio di Presidenza può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali della città ospitante la sede legale, senza che ciò comporti modifiche allo Statuto. I soci devono essere tempestivamente essere informati sul trasferimento della sede legale.

 

Articolo 3.- Statuto e sua efficacia

3.1 L’organizzazione  è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

3.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3.3 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

3.4 Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

Articolo 4.- Finalità e Attività

La Faip ha come fine primario quello di sostenere l'autonoma  iniziativa  dei cittadini  che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di  coesione  e  protezione sociale,  favorendo  la  partecipazione,  l'inclusione  e  il   pieno sviluppo della Persona con lesione al midollo spinale, in attuazione di quanto disposto dalla Carta Costituzionale, dalla Convenzione Onu sui diritti delle Persone con disabilità recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009  e dalle norme specifiche in materia.  

4.1 La FAIP per realizzare le proprie finalità esercita le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art.5 del D. Lgs 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”).  Esercita in via esclusiva e/o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

4.2 Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti delle Persone con lesione al midollo spinale delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. 

4.3 Ai livelli nazionale ed internazionale opera in ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria per promuovere, sostenere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle Persone con lesione al midollo spinale promuovendone il rispetto per la loro intrinseca dignità. 

4.4 La Faip struttura i propri lavori attraverso anche specifiche aree tematiche: (a) Salute, Abilitazione e Riabilitazione; (b) Istruzione, Educazione, Formazione, Occupazione e Lavoro; (c) Universal Design;  (d)  Politiche contro ogni forma di discriminazione.

Come fini fondamentali opera:

4.5 Per sostenere l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini  che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di  coesione  e  protezione sociale,  favorendo  la  partecipazione,  l'inclusione  e  il   pieno sviluppo della Persona, in attuazione di quanto disposto dalla Carta Costituzionale e dalle norme specifiche in materia.

4.6 Per il sostegno e la piena applicazione delle norme contenute nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata dallo Stato Italiano con la legge n. 18 del 03 marzo 2009.

4.7 Per l’istituzione, il consolidamento e l’implementazione dei servizi dedicati alla presa in carico globale della persone con lesione al midollo spinale, garantendo così il diritto alla salute e forme di mutuo sostegno al fine di consentire ed ottenere la massima autonomia possibile, il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita, promuovendo e rafforzando servizi e programmi per l’abilitazione e la riabilitazione (art. 32 della Costituzione e artt. 25-26 della Convenzione Onu);

4.7 Per favorire e sostenere la raccolta di dati statistici, risultati di ricerche e informazioni appropriate sulla lesione al midollo spinale utili alla programmazione di politiche adeguate ed appropriate.

4.8 Per promuovere, sostenere e favorire adeguati programmi di ricerca sia di base che clinica legati alle validate conoscenze scientifiche sulla lesione al midollo spinale.

4.9 La Faip può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio o altrui – direttamente o tramite terzi – iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con enti pubblici e con privati, nei seguenti ambiti:

. Sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i diritti e le liberta fondamentali delle persone con disabilità;

. Collaborazione con istituzioni pubbliche e private in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio, esplicando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione.

4.10 La Faip non può svolgere alcuna attività diversa da quelle su menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o ad esse integrative.

4.11 Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4.12 La Faip essendo a carattere nazionale, opera sull’intero territorio Nazionale ed in particolar modo nella Regione Lazio.

Le attività di cui sopra vengono realizzate con particolare attenzione ai profili ed alle tematiche legati alla disabilità e con specifico riferimento alle Persone con lesione al midollo spinale.

 

Articolo 5.- Qualifica di Ente non commerciale 

La FAIP assume la qualifica di Ente non commerciale ai sensi dell’articolo 79 co. 5 del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), svolgendo in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui al presente Statuto. La FAIP può svolgere attività diverse da quelle istituzionali che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale, conformemente allo specifico Decreto Ministeriale ai sensi dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore. In conseguenza dell’iscrizione nel registro Unico Nazionale Terzo Settore, la Faip inserisca nella denominazione l’acronimo ETS o la locuzione ente di terzo settore o in caso di iscrizione nella sezione di promozione sociale l’acronimo di APS o la locuzione di associazione di promozione sociale ed ha l’obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi

 

Articolo 6.- Soci

La FAIP è un unico soggetto articolato a livello nazionale e regionale.

Sono soci della Federazione:

6.1 Le Organizzazioni regionali, le Federazioni regionali laddove costituite anche tramite le organizzazioni locali, le sezioni delle associazioni territoriali, gruppi, coordinamenti che operano su un ambito territoriale definito.

6.2 Qualsiasi organizzazione che operi nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore delle persone con lesione al midollo spinale, secondo i principi e le finalità di cui all’ articolo 3, legalmente costituita e che, ai sensi del proprio Statuto, operi senza fini di lucro.

6.3 Gruppi e/o coordinamenti costituiti con finalità e secondo i principi di cui all’art. 3 del presente Statuto.

 

Articolo 7.- Aderenti e Partecipanti

7.1 Singole Persone con lesione al midollo spinale e coloro che operano in qualità di “consulenti alla pari” all’interno dei servizi dedicati alla presa in carico globale della persona. Non hanno diritto di voto ma su espressa delibera del Consiglio Nazionale possono ricoprire incarichi per conto dell’organizzazione.

7.2 Partecipano inoltre alla vita della Federazione, con il riconoscimento di aderente “benemerito”, quelle persone fisiche con lesione al midollo spinale o giuridiche che siano state nominate in tale posizione dal Congresso Nazionale e/o dal Consiglio Direttivo Nazionale, quando abbiano contribuito in modo significativo alla causa e agli scopi della Federazione ovvero alla realizzazione delle relative finalità istituzionali. Gli aderenti benemeriti, non avendo natura di soci ma di promotori e sostenitori, non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione. Non hanno diritto di voto attivo o passivo nelle riunioni del Congresso, cui possono partecipare con diritto di intervento.

7.3 L'elenco degli aderenti, con il loro recapito, deve essere messo a disposizione di ciascuna organizzazione federata e della autorità tutorie rispettando il D.Lgs. 196/2003 e normativa di attuazione, qualora se ne faccia esplicita richiesta

 

Articolo 8.- Ammissione

8.1 Sono soci dell’organizzazione, le Associazioni e/o Organizzazioni Regionali, Gruppi di Persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per la loro piena realizzazione.

8.2 L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Nazionale su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. 

8.3 In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Nazionale comunica la decisione all’interessato entro novanta giorni, motivandola.

8.4 L’aspirante socio può, entro novanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea  in occasione della successiva convocazione.

8.5 Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

8.6 L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 

8.7 Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'elenco degli aderenti, con il loro recapito, deve essere messo a disposizione di ciascuna organizzazione aderente e della autorità tutorie rispettando il D.Lgs. 196/2003 e normativa di attuazione, qualora se ne faccia esplicita richiesta.

Per aderire all’Ente, ciascuna delle organizzazioni di cui all’art. 6 dovrà:

(a) Presentare dichiarazione di accettazione ad ottemperare gli impegni nel rispettare e sottoscrivere il presente Statuto e il relativo Regolamento di attuazione;

(b) Far pervenire al Consiglio Direttivo Nazionale attraverso la segreteria operativa nazionale, il proprio Statuto, copia dell'atto di legale costituzione, bilancio regolarmente approvato e relazione delle attività svolte nel corso dell’ultimo anno. Inoltre, dovranno essere comunicati, alla segreteria operativa nazionale, i nominativi dei propri referenti rappresentanti e/o eventuali sostituti che cureranno i rapporti e la comunicazione tra la federazione e le rispettive realtà territoriali e viceversa. 

(c) Versare l'intera quota di iscrizione deliberata dal Congresso Nazionale.

La quota deliberata si intende per ciascun anno e deve essere versata entro il mese di marzo di ogni anno, salvo deroghe stabilite dal Congresso nazionale. La mancanza della decisione congressuale implica che l'ammontare della quota rimane quello dell'anno precedente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella prima riunione successiva al ricevimento degli atti contenenti la domanda di adesione alla Federazione, esaminata la documentazione, delibera l’accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione, dandone comunicazione motivata all’ organizzazione richiedente entro i successivi quindici giorni. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo Nazionale deve riferire al successivo Congresso, il quale delibera in proposito. Entro i successivi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione, l’Organizzazione deve versare la quota di iscrizione annuale.

Le organizzazioni aderenti alla Faip devono impegnarsi a condividere ed attuare la mission della Faip partecipando e sostenendo attivamente la stessa federazione, ad accettare senza riserve lo statuto dell’ente nonché il  Codice Etico e ad autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all’interno della complessiva rete associativa Faip e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l’informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l’informazione relativa alla comunicazione dei dati a Faip Nazionale e nell’inserimento della banca dati di Faip, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.  All’istanza devono essere allegati: statuto; atto di legale costituzione; ultimo bilancio approvato; descrizione delle attività svolte, dichiarazione sulla vigenza delle cariche associative e attestazione del numero degli associati ovvero degli associati dei vari enti aderenti di cui l’ente istante si compone; dichiarazione di impegno, in caso di loro ammissione,  a non porre in essere attività e/o iniziative contrastanti rispetto all’attività di Faip, sia Nazionale che Regionale, e a non arrecare pregiudizio ai valori ed alla mission a cui la Faip tutta si ispira.

 

Articolo 9.- Diritti e doveri degli associati

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

. eleggere gli organi sociali  e di essere eletti negli stessi;

. essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;

. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;

. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

. votare in Assemblea purché iscritti da almeno un anno nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

 e il dovere di:

. rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

. versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

 

Articolo 10.- Perdita della qualifica di socio

10.1 La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o dimissioni.

10.2 Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

10.3 L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

10.4 E’ comunque ammesso ricorso al collegio dei garanti ed al giudice ordinario.

 

Articolo 11.- Autonomia

11.1 Ciascuna organizzazione aderente non è sottoposta a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle deliberazioni assunte dagli Organi della Faip, le organizzazioni aderente, conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, ma non possono  utilizzare la denominazione, ovvero il logo della Faip o comunque elementi ad essa riconducibili, nelle proprie iniziative quando queste non risultino conformi allo Statuto o alle decisioni del Congresso e/o del Consiglio direttivo nazionale.

11.2 Ogni autonoma attività dei soci e soggetti aderenti non deve comunque contrastare con i principi statutari di cui all’art. 3. In casi di gravi violazioni la Faip Onlus può assumere l’onere ed il compito di procedere alla formulazione di una delibera di esclusione con motivazione.

 

Articolo 12.- Rappresentanza Esterna

12.1 La rappresentanza legale dell'organizzazione è in capo il Presidente Nazionale.

12.2 La rappresentanza all'interno delle Commissioni, previste dalle istituzioni ad ogni livello in materia di disabilità, è della Faip che la demanda a propri rappresentanti.  

12.3 E’ altresì facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale conferire poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti, a membri dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale, a componenti aderenti alla Faip nonché a propri preposti o incaricati.

 

Articolo 13.- Beni e patrimonio

13.1 I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

13.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

13.3 Il Patrimonio della Faip Onlus è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo e/o ragione.

 

Articolo 14.- Risorse economiche

Le entrate della Faip sono costituite da:

(a) Quote associative;

(b) Contributi, lasciti, donazioni liberali e offerte pervenute da persone fisiche e/o enti pubblici e/o privati, ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività della Federazione;

(c) Contributi e finanziamenti statali;

(d) Campagne raccolta fondi sia per le attività di ricerca che per le attività della Federazione;

(e) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

(f) rendite patrimoniali;

(g) ogni altra entrata ammessa ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, FAIP realizza attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Nel rispetto della normativa in materia, FAIP può inoltre promuovere o comunque accedere a progetti e iniziative di crowdfunding, a liberalità assegnate dagli Istituti emittenti titoli di solidarietà, nonché accedere o promuovere iniziative di social lending ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa. 

 

Articolo 15.- Divieto di distribuzione degli utili e obbligo 

di utilizzo del patrimonio

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

Articolo 16.- Gli organi sociali

Sono organi dell’organizzazione:

. Congresso dei soci; 

. Ufficio di Presidenza;

. Presidente Nazionale;

. Vice Presidente Vicario;

. Vice Presidente;

. Segretario;

. Tesoriere;

. Collegio dei revisori dei Conti; 

. Collegio dei Garanti.

Tutti gli incarichi ricoperti in seno alla organizzazione, a qualunque livello, sono volontari e gratuiti fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute per le attività istituzionali.

Hanno durata quadriennale fatto salvo la cessazione anticipata dalla carica per diversi motivi.

Le spese per gli spostamenti in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale saranno coperte dalla Faip fatta salva la comprovata autonomia economica della medesima, diversamente saranno a carico delle rispettive associazioni di riferimento.

 

Articolo 17.- Il Congresso dei  Soci

17.1 Il Congresso dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'organizzazione ed è disciplinato da apposite norme congressuali.

17.2 Al Congresso hanno diritto di voto: 

(a) i legali rappresentanti o loro delegati delle organizzazioni territoriali federate di cui all’art. 6;

(b) un delegato per ciascuna delle organizzazioni territoriali federate di cui all’art. 6. 

Si auspica che nell’ambito delle scelte dei Delegati venga garantita una adeguata rappresentanza di genere.

17.3 Le sedute dei Congressi sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno)  degli aventi diritto, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti. 

17.4 Le deliberazioni assunte sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti aventi diritto. 

17.5 In caso di elezione o nomina di persone, si procede con voto segreto. 

17.6 Il Congresso Ordinario è annuale ed è convocato dal Presidente con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso anche mediante posta elettronica, con avviso di ricevuta al fine di avere conferma dell’avvenuta ricezione, si effettua entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno. Il Congresso Ordinario è presieduto dal Presidente o su designazione unanime degli intervenuti.  

17.7 Il Congresso  per le elezioni degli organi sociali è quadriennale.

Esso: 

(a) è l'organo deliberativo della FAIP, impegna e vincola gli altri organi alle iniziative, tranne il diritto all’autonomia di cui all’ articolo 11, ed alle linee strategiche deliberate; 

(b) vota il bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo Nazionale e delibera la quota di iscrizione; 

(c) elegge il Consiglio Direttivo Nazionale e il Revisore Unico ; 

(d) elegge il Comitato dei Garanti. 

17.8 Il Congresso Straordinario è convocato dal Presidente, almeno 15 (quindici) giorni prima della sua effettuazione su iniziativa propria o su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta di almeno un quarto delle organizzazioni di cui all'art. 5. 

17.9 Le riunioni del Congresso in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono valide, in prima convocazione, se vi partecipano, attraverso i propri rappresentanti legali o loro delegati, almeno il 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) complessivo degli enti aderenti ed, in seconda convocazione almeno il 30% (trenta per cento) + 1 (uno) complessivo degli enti aderenti.

17.10 Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Tesoriere possono richiederlo solo per questioni inerenti il loro incarico.

17.11 Le riunioni dei Congressi sia Ordinari che Straordinari possono tenersi in modalità video/audio conferenza su piattaforma online purchè siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente e  il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale. Deve essere consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti atte a regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione.

Ulteriori norme organizzative sono previste nel regolamento applicativo. 

 

Articolo 18.- Voto

18.1 L’esercizio di voto è ammesso agli aderenti di cui all’art. 6.

18.2 Ha diritto di voto l’aderente socio che, all’apertura del Congresso, sia in regola con il versamento della quota annua.

18.3 In qualsiasi votazione non è consentito il voto plurimo.

18.4 Qualora una persona sia legale rappresentante di più organizzazioni aderenti, essa ha comunque diritto ad un solo voto e deve optare per l’organizzazione che vuole rappresentare.

18.5 Quando la parità di voto si verifica tra gli ultimi degli eletti,  il Congresso procede nuovamente ad una immediata votazione tra gli ultimi eletti che hanno riportato parità di voto. 

 

Articolo 19.- Consiglio Direttivo Nazionale e sue funzioni

19.1 E' composto dai  membri eletti dal Congresso Ordinario.

19.2 Il numero degli eletti non può essere inferiore a sette fino ad un massimo di ventuno componenti. La sua composizione dovrà essere rappresentata da una prevalenza di persone con lesione al midollo spinale ed inoltre dovrà essere garantita una significativa rappresentanza di genere femminile.

19.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale. La prima riunione dopo il Congresso Ordinario è convocata dall’eletto che ha ottenuto il numero maggiore di voti e lo presiede sino all’elezione del Presidente. In caso di parità di voti, tale incarico è affidato al più anziano di età. In caso di elezione per acclamazione la prima riunione successiva al congresso sarà convocata dal presidente uscente.

19.4 Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo Nazionale in via ordinaria con una frequenza di almeno due volte l'anno ed in via straordinaria di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti o su iniziativa del Tesoriere o del Collegio dei Revisori dei Conti in ragione della loro attività. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno 7 (sette) giorni di preavviso anche mediante posta elettronica. Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, da fissare almeno ventiquattro ore dopo la prima, qualsiasi sia il numero dei partecipanti. 

19.5 Il Consiglio Direttivo Nazionale nel corso della prima riunione successiva all’elezione, o comunque nella prima riunione utile, procede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente Vicario, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.  Con le suddette nomine viene istituito, per rendere più dinamica e funzionale l’attività del Consiglio Direttivo,  un apposito Ufficio di Presidenza.

19.6 Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza semplice le iniziative idonee al conseguimento dei fini congressuali. 

19.7 Con voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, può deliberare iniziative non deliberate in Congresso riferendone in ogni caso al Congresso nella prima riunione in programma chiedendone la ratifica.

19.8 Il Consiglio Direttivo Nazionale:   

(a) approva, se del caso, uno o più Regolamenti per l’attuazione dello Statuto e se del caso,  il Codice Etico associativo e le Carte dei valori ad esso correlate;

(b) approva il progetto di bilancio consuntivo e  preventivo nonché la proposta di programma da sottoporre per approvazione al Congresso; 

(c) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

(d) assume le deliberazioni di esclusione delle organizzazioni di cui all'art. 6 ai sensi; 

(e) esercita i poteri di nomina che gli siano attribuiti da Statuti o Atti Costitutivi di altri Enti;

(f) adotta norme esplicative, interpretative e attuative di Statuto e Regolamento, nonché politiche, linee guida, atti di indirizzo, raccomandazioni, direttive, ed altri atti non in contrasto con lo Statuto, aventi portata generale.

19.9 Le riunioni dei Consigli Direttivi Nazionale possono tenersi in modalità video/audio conferenza su piattaforma online purchè siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale. Deve essere consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti atte a regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione.

Ulteriori norme organizzative sono previste nel regolamento applicativo. 

 

Articolo 20.- Il Presidente Nazionale

20.1 Ha la rappresentanza politica e legale dell'Organizzazione.

20.2 Provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Congresso, dal Consiglio Direttivo Nazionale e dall'ufficio di presidenza.

20.3 Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, quelli straordinari, sostenuto e coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza, che deve poi sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta utile. 

20.4 Mantiene i rapporti con le Federazioni Nazionali e Internazionali cui l'organizzazione aderisce.

20.5 Mantiene, di intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale, i rapporti con le diverse società scientifiche che si occupano di lesioni al midollo spinale, con le strutture dedicate alla presa in carico globale delle persone e con gli organi Istituzionali nazionali, regionali e territoriali.

20.6 Risponde delle sue attribuzioni davanti al Consiglio Direttivo Nazionale e al Congresso.

20.7 Si può valere della collaborazione di una segreteria operativa per l’implementazione di tutte le attività federali. 

20.8 In caso di assenza o impedimento del Presidente  tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione.

 

Articolo 21.- Ufficio di Presidenza

21.1 E’ composto dal Presidente Nazionale, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

21.2 L’Ufficio di Presidenza sostiene e coadiuva il Presidente nell’ordinaria amministrazione dell’Ente.

21.3 Le riunioni dell’Ufficio di Presidente possono tenersi in modalità video/audio conferenza su piattaforma online purchè siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale. Deve essere consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti atte a regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione.

Ulteriori norme organizzative sono previste nel regolamento.

 

Articolo 22.- il Segretario

22.1 Dirige e coordina l’attività amministrativa del Consiglio Direttivo. 

22.2 Predispone, in collaborazione con il Presidente e la segreteria organizzativa, laddove presente, dal punto di vista amministrativo,  i verbali del Congresso, Consigli Direttivi e Uffici di Presidenza.

22.3 Redige i verbali delle sedute dei Consigli Direttivi Nazionali.

22.4 Predispone, in collaborazione con il Presidente e la segreteria organizzativa, laddove presente, la redazione di tutti i libri amministrativi che la Federazione è tenuta ad avere.

 

Articolo 23.- Tesoriere

23.1 Dirige  e coordina il funzionamento economico-finanziario dell'organizzazione.

23.2 Coordina attraverso la segreteria operativa, laddove presente, e con il professionista di riferimento la tenuta delle scritture contabili della Federazione, in conformità agli obblighi di legge.

23.3 Predispone, in collaborazione con il Presidente e la segreteria organizzativa, laddove presente, e in collaborazione con un professionista di riferimento, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

 

Articolo 24 – Revisore Unico

Il Revisore Unico è organo monocratico di controllo interno della Faip, da nominare in caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

Il Revisore deve avere i requisiti previsti all'articolo 2397, comma 2, e 2399 codice civile ed essere iscritto all’albo dei revisori legali dei conti. 

Il Revisore Unico ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore Unico accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Dlgs 117/2017. A tali fini il Revisore deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il Revisore Unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l’assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili. 

Il Revisore Unico può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.  

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Revisore Unico procede anche alla revisione legale dei conti.

 

Articolo 25.- Comitato dei Garanti

25.1 Il Comitato dei Garanti, composto da tre membri effettivi, è eletto ogni quattro anni, in coincidenza con l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, dal Congresso Ordinario. 

25.2 Si compone di tre persone fisiche, in possesso di requisisti di specchiata onorabilità e  di riconosciuto prestigio all’interno del corpo associativo. 

25.3  Il Comitato dei Garanti: 

(a) nomina al proprio interno un Presidente; 

(b) svolge funzioni di composizione nelle controversie insorte tra organi associativi ovvero tra soci ed organi associativi, o ancora tra soci, su materie comunque afferenti la vita dell'organizzazione; 

(c) per quelle controversie che non siano risolte in via amichevole ai sensi della lettera precedente, e che previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del soggetto interessato gli vengano da questi sottoposte, decide in via irrituale e secondo equità.

25.4 Inoltre se richiesto: 

(a) vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei soci e dei soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di legge, allo Statuto, ai regolamenti applicativi del Consiglio Direttivo Nazionale, al Codice Etico approvato dal Congresso; 

(b) é preposto alla predisposizione ed attuazione dei regolamenti per l’accesso alle cariche sociali nazionali e regionali e per i requisiti e condizioni di mantenimento della carica. Nella predisposizione dei suddetti regolamenti dovrà essere espressamente previsto il divieto di rivestire cariche sociali nazionali o territoriali per quanti risultino aver subito condanne passate in giudicato per reati gravi contro la persona ovvero condanne in giudicato o sanzioni interdittive di tipo amministrativo per reati a danno della Pubblica Amministrazione; 

(c) verifica i requisiti di accesso alle cariche sociali nazionali disponendo in merito alla ammissione o non ammissione delle candidature in applicazione dei regolamenti elettivi di cui sopra; 

(d) provvede nell’ambito della funzione di garanzia  di pertinenza all’assunzione di provvedimenti sospensivi urgenti rispetto a quanti rivestano cariche sociali nazionali e risultino aver subito condanne non definitive, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di manifesto conflitto di interessi con  l'organizzazione, ed alla conseguente formulazione di parere al Consiglio Direttivo Nazionale cui compete l’ assunzione dei provvedimenti di decadenza dalla carica con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato. Nell’ipotesi in cui la carica in discussione sia quella di componente del Consiglio Direttivo Nazionale il potere di pronunziare la cessazione dalla carica spetta in via esclusiva al Congresso; 

(e) provvede, nei casi di operato in contrasto con i fini associativi, denigrazione del nome  della Federazione, condotta del Socio da cui sia derivato un grave pregiudizio agli interessi istituzionali, alla formulazione di proposta di espulsione del socio al Congresso, cui compete l’assunzione dei provvedimenti di espulsione con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato ; 

(f) esprime pareri al Congresso ed al Consiglio Direttivo Nazionale su tutte le questioni che gli vengano sottoposte; 

(g) esercita quegli ulteriori poteri e compiti gli siano affidati dal Congresso o dal Consiglio Direttivo Nazionale, con particolare riferimento all’applicazione del Codice Etico  approvato dal Congresso e di quei Codici di condotta comunque denominati adottati dall’Ente a propria tutela anche  avuto riguardo ai profili di responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01. 

 

Articolo 26.- Sostituzione e subentri

26.1 Ciascuna organizzazione di cui all'art. 5, all'atto della  propria iscrizione,  deve comunicare per scritto il nominativo di chi la rappresenta e il rappresentante rimane tale sino alla sua sostituzione, effettuata per scritto. 

26.2 Entro 7 (sette) giorni dall’inizio del Congresso, ciascuna organizzazione deve comunicare il nominativo dei propri delegati, salvo sopravvenuti impedimenti; tale delega è valida solo per la durata del Congresso. 

 

Articolo 27.- Organizzazione della Federazione

27.1 A livello territoriale l'organizzazione promuove e riconosce, nei limiti e con le modalità e forme previste ai commi seguenti, organizzazioni autonome di livello regionale. 

27.2 Le Organizzazioni di cui all'art. 6 hanno autonomia di iniziativa politica, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi e delle finalità dello Statuto Nazionale e delle deliberazioni assunte dai Congressi Nazionali o dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

27.3 Il loro statuto è sottoposto per l’approvazione  al Consiglio Direttivo Nazionale che deve provvedere a pronunciarsi entro la seconda riunione successiva al suo ricevimento. In caso di rigetto, da motivarsi congruamente, il ricorso va presentato al primo Congresso successivo. 

27.4 Gli Statuti delle organizzazioni di cui al c. 1 debbono comunque contenere: 

(a) l’individuazione della carica di Presidente e di quella di Segretario-Tesoriere; 

(c) principi e metodi democratici analoghi a quelli dello statuto nazionale; 

(d) il divieto di partecipare con il logo alle competizioni elettorali. 

27.5 Le responsabilità politiche, finanziarie, amministrative, gestionali e giuridiche delle organizzazioni di cui al'art. 5 non incidono su quella nazionale.  

27.6 Qualora le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 5 lett. violino lo statuto nazionale o le deliberazioni del Congresso o del Consiglio Direttivo Nazionale, o agiscano in violazione delle finalità istituzionali, dei principi istitutivi - tra cui in particolare quelli di democraticità e partecipazione - o comunque in modo da arrecare grave pregiudizio al nome ed agli interessi associativi, vengono escluse dall'Ente con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale ratificata dal successivo Congresso e viene fatto divieto di utilizzare il logo e la denominazione dell'Ente stesso. 

 

Articolo 28- Bilancio preventivo e consuntivo

29.1 Gli esercizi gestionali della organizzazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro sei mesi dalla avvenuta chiusura di esercizio  il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e preventivo da sottoporre all’approvazione del Congresso Ordinario.

29.2 I bilanci devono rimanere depositati presso la sede della Federazione, a disposizione di coloro che li vogliano esaminare, almeno nei quindici giorni precedenti al Congresso  convocato per la loro approvazione.

29.3 Tutti i proventi ottenuti, al netto di ogni spesa,  debbono essere ri-destinati all’attività dell’organizzazione per le sue finalità. 

29.4 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. 

29.5 L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutarie.

Se e qualora il bilancio dell’organizzazione dovesse raggiungere cifre tali da richiedere la redazione del bilancio sociale lo stesso sarà redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.  Il bilancio consuntivo ed i finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta al Tesoriere, con le modalità da questi stabilite e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto nello Statuto in materia di accesso ai libri sociali nonché della vigente normativa in materia di pubblicità per gli Enti del Terzo Settore.

 

Articolo 29 -  Convenzioni

Le convenzioni tra l’Ente e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate Consiglio Nazionale che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. 

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

 

Articolo 31.- Personale retribuito

L’Ente può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione ed il  personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Ente.

 

Articolo 32.- Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Tutte le singole persone aderenti all’Ente sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

Articolo 33.- Scioglimento

Lo scioglimento della FAIP è deliberato dal Congresso con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti aventi diritto. In tal caso, il congresso deve deliberare la destinazione del patrimonio residuo. La liquidazione avviene sotto la responsabilità singola e congiunta del Presidente della FAIP e del Tesoriere, secondo le indicazioni date dal congresso previo parere positivo dell’Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45, co.1, D. Lgs. 3/7/2017 n. 117, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il patrimonio residuo deve essere totalmente devoluto ad altra/altre organizzazioni, operanti nel settore della disabilità o dell’emarginazione in generale, anche avuto riferimento agli Enti associati.

 

Articolo 34.- Simbolo

34.1 Simbolo dell'Ente è quello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed allegato al presente Statuto con la denominazione “FAIP – ETS/APS” – Federazione delle Associazioni Italiane delle Persone con lesione al midollo spinale. 

34.2 La gestione del simbolo è affidata al Presidente con parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Articolo 35.- Libri della Federazione

La Federazione ha il compito di tenere:

(a) scritture contabili cronologicamente e sistematicamente atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione;

(b) il libro dei verbali delle adunanze e delibere del Congresso;

(c) il libro dei verbali delle adunanze e delibere del Consiglio Direttivo;

(d) il libro dei verbali delle adunanze e delibere dell’Ufficio di Presidenza;

(e) il libro dei verbali delle adunanze e delibere del Consiglio dei Revisori dei Conti;

(f) ogni altro libro prescritto dalla legge.

 

Articolo 36.- Disposizione comuni

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, al D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” e successive modifiche e integrazioni ed alle leggi speciali in materia. Le modifiche al presente Statuto adottate ai sensi del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117, diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).  Le modifiche al presente Statuto attinenti il superamento del precedente regime di Onlus sono efficaci successivamente all’iscrizione nel medesimo RUNTS a decorrere dal termine di cui all’articolo 104 comma 2 del citato Codice del Terzo Settore, come descritto all’articolo 1 comma 3 del presente Statuto. L’acronimo ETS, così come quello APS laddove ne sussistano i requisiti - risulterà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, a far data dall’avvenuta iscrizione nel RUNTS.

 

Articolo 37 – Entrata in vigore dello statuto e norme transitorie 

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all’iscrizione nel registro unico del terzo settore dell’Associazione.

F.to Vincenzo Falabella 

F.to Fabio Orlandi Notaio